Statuto - 1Β° marzo 1942
STATUTO
DELLβACCADEMIAΒ PUGLIESE Β DELLEΒ SCIENZE
CON SEDE IN BARI
1 marzo 1942
Art. 1 –Β LβAccademia Pugliese delle Scienze con Sede in Bari , ha per scopo lβincremento delle scienze fisiche e morali nelle Puglie.Β LβAccademia Γ¨ divisa in due Classi: lβuna di scienze fisiche, mediche e naturali, lβaltra di scienze morali.
Art. 2 – Ciascuna classeΒ si compone :
- di accademici, inΒ numero non superiore a 30;
- di soci nazionali, in numero non superiore a 30;
- di soci effettivi, in numeroΒ indeterminato,
- di soci stranieri , in numero non superiore a 30.
Art. 3 –Β La nomina ad Accademico puΓ² essere conferita ai professori di ruolo delle varie FacoltΓ dellβUniversitΓ di Bari e a personalitΓ delle Puglie, che abbiano acquisito speciali benemerenze nel campo scientifico e che a causa della loro residenza siano in grado di dareΒ costante contributo allβattivitΓ dellβAccademia.
Art. 4 – Β La nomina a Β soci nazionali puΓ² essere conferita a professori ordinari e docenti delle UniversitΓ del Regno e a persone che per alti meriti scientifici siano pervenute in chiara fama negli studi aventi relazione con gli scopi dellβAccademia
Art. 5 – Β Β La designazioneΒ degli accademici e dei soci nazionali daΒ assegnare a ciascuna classe Γ¨ deliberata dalla rispettiva classe. In prima convocazione lβadunanza di classe non Γ¨ valida se non vi partecipi almeno la metΓ piΓΉ uno degli accademici.Β Β In seconda convocazione, che non potrΓ aver luogo nello stesso giorno della prima, lβadunanza Γ¨ valida qualunque siaΒ il numero degli intervenuti. Saranno nominati coloro che abbiano riportato la maggioranza dei voti senza computare gli astenuti.Β Quando anche nella seconda convocazione non si raggiunga il numero dei voti favorevoli necessari perΒ la nomina dei nuovi accademici, i posti per i quali Γ¨ indetta la votazione restano vacanti, fino al tempo delle nuove convocazioni.
Art. 6 – Β I soci effettivi sono, su loro domanda, nominati tra coloro che, cultori delle scienze, siano in grado di prestare comunque la loro opera per lβincremento dellβAccademia. Le domande per la nomina dei soci effettivi sono presentate da un accademico o da un socio nazionale al Consiglio Direttivo, il quale delibera circa il loro accoglimento.
Art. 7 –Β La nomina degli accademici Γ¨ sottoposta allβapprovazione del Ministero per lβEducazione Nazionale che provvede con suo decreto.Β Nessuna nomina a socio nazionale, socio effettivo e socio straniero puΓ² aver corso senza lβassenso del Ministro per lβEducazione Nazionale.
Art. 8 –Β Β IlΒ regolamento interno stabilirΓ le categorie dei membri della Accademia, che sono tenuti al pagamento di contributi e lβammontare delle quote.
Art. 9 – Il Ministro per lβEducazione Nazionale puΓ²Β revocare la nomina dei componentiΒ lβAccademia, che si rendano indegni o comunque incompatibili con gliΒ interessi del Sodalizio.
Art. 10 –Β LβAccademia ha un Presidente e un Vice Presidente, scelti a turno tra le due classi e appartenenti sempre a classi diverse.Β Essi presiedono e rappresentano le rispettive classi , sono nominati con Regio decreto su proposta del MinisteroΒ per lβEducazione nazionale e durano in carica un triennio.
Art. 11 –Β Il Presidente , il Vice Presidente e gli Accademici, entro tre mesi dalla comunicazione della loro nomina, devono, sotto pena di decadenza, prestare il seguente giuramento accademico:
βGiuro di essere fedele al Re, ai Suoi Reali Successori e al Regime Fascista, di osservare lealmente lo Statuto e le altre leggi dello Stato e di esercitare lβufficio affidatomi con animo di concorrere al maggiore sviluppo della cultura nazionaleβ.
Il Presidente giura nelle mani del Prefetto, il Vice Presidente e gli Accademici giurano nelle mani del Presidente.
Art. 12 – Il Presidente ha la rappresentanza legale dellβAccademia; attende allo sviluppo generale del Sodalizio imprimendo carattere unitario alla attivitΓ delle classi ; convoca e presiede lβAccademia in seduta plenaria e le riunioni della classe alla quale appartiene, facendone eseguire le deliberazioni;Β vigila su tutte le pubblicazioni sociali; firma gli atti ufficiali dellβAccademia.Β In caso di assenza o impedimento Γ¨ sostituto dalΒ Vice Presidente.
Art. 13 – Ciascuna classe dellβAccademia ha funzionamento ed amministrazione autonomi ed Γ¨ diretta dal rispettivo Presidente assistito da un Consiglio Direttivo, costituito diΒ due consiglieri, di un segretario e di un cassiere.
Art. 14 – Il Consiglio Direttivo di ciascuna classe attende allo studio di tutti i problemi attinenti al programma di attivitΓ della classe stessa; sovraintende allβamministrazione di questa; predispone i bilanci e i conti consuntivi che presenta unitamente alla relazione dei revisori dei conti allβapprovazione della classe riunita in assemblea; delibera gli eventuali provvedimenti di revoca degli accademici e dei soci morosi che si rendano indegniΒ di appartenere allβAccademia.
Art. 15 – I mezzi di cui ciascuna classe dispone per il conseguimento dei propri fini sono:
- le quote sociali dei membri;
- le oblazioni, i sussidi, i lasciti, le donazioni di enti o di privati;
- le entrate comunque derivanti dallβattivitΓ dellβEnte.
Le somme provenienti da oblazioni, sussidi , lasciti , donazioni disposte in favore dellβAccademia, si intendono assegnate per metΓ Β a ciascuno delle classi.Β Per ogni anno finanziario la revisione dei conti Γ¨ affidata a tre revisori, dei quali due effettivi e uno supplente nominati dalla classeΒ tra i suo accademici.
Art. 16 – Una commissione costituita dal Prefetto di Bari o di un suo rappresentante, con funzioni di Presidente, delΒ Vice Presidente, del Presidente, del Vice Presidente dellβAccademia e del Rettore dellβUniversitΓ degli Studi, esercita lβalto controllo sullβattivitΓ amministrativa di ciascuna delle due classi dellβAccademia.
Art. 17 – LβAccademia sia in adunanza plenaria, sia in adunanza di classe tiene riunioni amministrative e scientifiche nellβepoca e con le norme che saranno stabilite nel regolamento interno. In prima convocazione le adunanze non sono valide se non sia presente la metΓ piΓΉ uno degli accademici.Β In seconda convocazione che non potrΓ essere tenuta nello stesso giorno della prima, le adunanze sono valide qualunque sia il numero degli intervenuti.Β Le deliberazioni si intendonoΒ adottate quando abbiano riportato la maggioranza dei voti presenti.
Art. 18 – Lβanno accademico e lβanno finanziario decorrono dal 29 ottobre al 28 ottobre dellβanno successivo.
Art. 19 – I beni dellβAccademia devono essere descritti in speciali inventari. Le somme provenienti dallβalienazione di beni, da lasciti, da donazioni o comunque da destinarsi ad incremento del patrimonio devono, salvo il disposto del secondo comma del presente articolo, subito essere impiegate in titoli nominativi di Stato o garantiti dallo Stato. Ogni altro diverso impiego delle somme di cui sopra da farsi in via dei bisogni dellβAccademia devβessere preventivamente autorizzato dal Ministero dellβeducazione Nazionale.Β Le somme occorrenti ai bisogni ordinari dellβAccademia devono essere depositate a interesse presso le Casse di risparmio postali, ovvero, previa autorizzazione del Ministero dellβeducazione nazionale, presso Casse di risparmio ordinarie o Istituti di credito designati dal Consiglio direttivo.Β Danna inosservanza delle disposizioni di cui ai commi precedenti del presente articolo Γ¨ personalmente responsabile il Presidente.
Art. 20 – Entro il mese di dicembre di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero dellβeducazione nazionale un elenco dei premi da mettere eventualmente a concorso o da conferirsi durante lβanno successivo.Β Il Presidente trasmette a suo tempo copia della relazione delle Commissioni giudicatrici.
Art. 21 – Non oltre il mese di gennaio di ogni anno il Presidente trasmette al Ministero dellβeducazione nazionale una relazione sullβattivitΓ svolta dallβAccademia nellβanno precedente.
Art. 22 – LβAccademia predisporrΓ uno schema di regolamento interno che sarΓ approvato dal Ministro per lβeducazione nazionale.
Visto, dβordine di Sua MaestΓ il Re dβItalia e di Albania
Imperatore dβEtiopia
Il Ministro per lβeducazione nazionale
Bottai
Per Copia Conforme
Il Direttore Capo Divisione
(illeggibile)