Regolamento Accademia Pugliese delle Scienze

NUOVO REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO INTERNO DELL’ACCADEMIA PUGLIESE DELLE SCIENZE

Aggiornato il 14 settembre 2020

Sez. I – Soci

ART. 1. Il numero dei soci Accademici Ordinari non può essere superiore a sessanta per ciascuna delle due Classi in cui si articola l’Accademia (Classe di Scienze Fisiche, Mediche e Naturali; Classi di Scienze Morali).

ART. 2. La nomina di nuovi soci da parte dell’Assemblea di cui all’art. 13 dello Statuto avviene su proposta del Consiglio Direttivo anche a seguito di designazione da parte di almeno tre soci Ordinari.
Le domande di ammissione di nuovi soci, siano questi Accademici Ordinari, Corrispondenti o Sostenitori devono essere controfirmate da almeno tre Accademici Ordinari e sottoposte al Consiglio Direttivo, ai sensi dell’art. 12 dello Statuto.

ART. 3. La nomina dei soci Accademici Onorari di cui all’art. 6 dello Statuto avviene su proposta di almeno un quinto dei soci Accademici Ordinari. Sulla proposta delibera l’Assemblea Generale dell’Accademia.
Ai soci Accademici Onorari è concessa la scelta della Classe alla quale saranno iscritti.

ART. 4. La quota sociale è fissata dall’Assemblea dei Soci e deve inizialmente essere versata al momento dell’ammissione.
Il Consiglio Direttivo propone all’Assemblea eventuali variazioni della quota sociale.

ART. 5. La qualità di soci si perde per morte, recesso, esclusione e omesso versamento della quota sociale per un periodo superiore a tre anni.
La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto al Consiglio Direttivo e ha effetto con la scadenza dell’anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima.
L’esclusione di un socio può essere deliberata dall’Assemblea per gravi motivi.
Entro tre mesi dal giorno della notifica della deliberazione di esclusione il socio potrà ricorrere al Collegio
dei Probiviri di cui all’art. 15 dello Statuto.

Sez. II – Organi dell’Accademia

ART. 6. L’Amministrazione dell’Accademia è tenuta dal Consiglio Direttivo in conformità delle direttive indicate dall’Assemblea.
Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo e il conto consuntivo e lo comunica al Collegio dei Revisori almeno trenta giorni prima di quello fissato per l’Assemblea Generale che deve discuterlo.
Il bilancio preventivo ed il conto consuntivo devono essere depositati, unitamente alle relazioni formulate dal Collegio dei Revisori, presso la sede dell’Accademia, almeno quindici giorni prima dell’Assemblea.
I soci possono prendere visione.
Il Consiglio Direttivo, assumendo il suo ufficio, riceve la consegna, per mezzo del presidente, degli inventari degli averi, dell’archivio, della biblioteca e delle collezioni ed oggetti di proprietà dell’Accademia. Cura che siano conservati: il libro giornale, l’archivio e gli inventari degli averi, della biblioteca e delle altre collezioni ed oggetti di proprietà dell’Accademia; i libri degli Accademici Ordinari; le adunanze e deliberazioni del Consiglio Direttivo e nonché dell’Assemblea Generale che saranno firmati dal Presidente e dal Segretario nominato a norma dell’art. 12 dello Statuto; la corrispondenza amministrativa e i relativi registri.
Il Presidente firma gli ordini di pagamento, riscuote le somme pagate all’Accademia e le versa in conto corrente o in deposito, secondo le disposizioni del Consiglio Direttivo.
Dette mansioni possono essere delegate dal Presidente al Tesoriere.
Il Tesoriere cura altresì la riscossione delle quote sociali e sotto la responsabilità del Consiglio, tiene al corrente la contabilità dell’Accademia e i relativi libri.
Il Segretario provvede alla verbalizzazione delle sedute del Consiglio Direttivo e dell’Assemblea Generale. Cura, per delega del Presidente, la corrispondenza scientifica ed i relativi registri.
Conserva i documenti scientifici pervenuti all’Accademia finché non passano all’archivio e cura la stampa degli Atti, documenti, bollettini e lavori scientifici che gli sia demandata dal Consiglio Direttivo.

ART. 6 BIS Tutti gli organi dell’Accademia (Consiglio Direttivo, Assemblea Generale, Adunanze delle Classi, Collegio dei Revisori dei Conti, Collegio dei Probiviri ) possono tenere le proprie riunioni anche da remoto, utilizzando la piattaforma per videoconferenza di volta in volta indicata e comunicata dai rispettivi Presidenti, nel rispetto dei termini di convocazione previsti dal Regolamento.
E’ consentito, altresì, che le predette riunioni si svolgano in forma mista, con la partecipazione degli aventi diritto , parte in presenza e parte da remoto, dandone atto nei relativi verbali.

ART. 7. Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qual volta il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno quattro dei suoi componenti e comunque due volte l’anno per deliberare in ordine al conto consuntivo e al bilancio preventivo.
Le adunanze del Consiglio Direttivo sono indette dal Presidente o, in casi previsti dall’art. 11 dello Statuto, dal Vice Presidente, con lettera raccomandata contenente il relativo ordine del giorno.
Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno cinque membri (C.D. dell’11/03/1999).
Le deliberazioni devono essere approvate dalla maggioranza dei presenti.
In caso di parità è decisivo il voto del Presidente. I componenti hanno l’obbligo di partecipare alle
adunanze. L’assenza non giustificata a tre riunioni consecutive e, in ogni caso, a cinque riunioni
consecutive comporta la decadenza dalla carica.

ART. 8. Il Presidente ed il Vice Presidente devono appartenere a classi diverse.

ART. 9. L’Accademia tiene annualmente una sessione di dieci mesi, che comincia in gennaio e finisce in dicembre,
rimanendo essa sospesa per i mesi di luglio e agosto.
Ciascuna Classe tiene nella sessione, a mesi alterni, una seduta straordinaria.
Il Presidente ed il Vice Presidente dell’Accademia sono Presidenti delle classi a cui appartengono.
Ciascuno convoca e presiede la propria Classe e, se assente, è supplito dal più anziano della Classe tra i Soci Accademici Ordinari.
Il Presidente di ciascuna Classe può convocare sedute straordinarie della Classe medesima.
Delega uno tra i soci della Classe a fungere da Segretario dell’Adunanza della Classe e a conservarne il relativo libro.
L’Assemblea Generale tiene una seduta solenne, possibilmente in dicembre. In tale adunanza il Presidente riferisce intorno a tutti gli avvenimenti interessati la vita dell’Accademia verificatisi dopo la precedente
Adunanza solenne e allo stato delle pubblicazioni accademiche.
Inoltre un socio, designato dal Consiglio Direttivo tiene una prolusione.
Le sedute dell’Assemblea Generale e quelle delle singole Classi sono pubbliche, tranne si tratti di argomenti
di amministrazione o di questioni concernenti persone.
La Presidenza può invitare i soci delle primarie Accademie scientifiche italiane o straniere, che
assistessero ad una seduta di Classe o dell’Assemblea Generale, a prendere posto tra gli Accademici e
autorizzarli a dare lettura di una loro comunicazione. Con il consenso dei presenti, la Presidenza potrà
autorizzare anche estranei a dare lettura di una comunicazione.

ART. 10. La convocazione dell’Assemblea Generale è fatta per iscritto, anche a mezzo email, a tutti i Soci Accademici Ordinari, Corrispondenti, Onorari e Sostenitori almeno quindici giorni prima della data fissata per l’Adunanza. Entro lo stesso termine dell’Assemblea Generale è dato avviso mediante pubblicazione – sul sito web dell’Accademia.
La convocazione delle Adunanze di ciascuna Classe è fatta per iscritto a tutti i soci Accademici Ordinari, Corrispondenti, Onorari e Sostenitori appartenenti alla Classe nonché al Presidente dell’altra Classe, nel termine di cui sopra.
Tutti i soci che intervengono alle Adunanze firmeranno il foglio di presenza.
Le deliberazioni adottate nelle Adunanze delle singole Classi sono valide qualunque sia il numero dei presenti, purché abbiano raccolto la maggioranza dei votanti.

ART. 11. II Collegio dei Revisori è presieduto dal componente più anziano, che ne cura la convocazione.
Il Collegio delibera a maggioranza dei componenti effettivi. I componenti hanno l’obbligo di partecipare alle adunanze. L’assenza non giustificata a tre riunioni consecutive e, in ogni caso, a cinque riunioni consecutive comporta la decadenza dalla carica.

ART. 12. Il Collegio dei Probiviri si compone di tre membri effettivi e due supplenti. Esso è presieduto dal componente
più anziano che ne cura la convocazione.
Il Collegio delibera a maggioranza dei suoi componenti effettivi e giudicherà ex aequo et bono senza
formalità di procedura.

Sez. III – Elezioni delle cariche sociali

ART. 13. Alle elezioni delle cariche Accademiche si procederà nel mese di ottobre.
Quindici giorni prima della data fissata per le elezioni, ciascuna delle Classi, riunita nella propria Adunanza, presenta almeno un candidato alla Presidenza ed uno alla Vice Presidenza, e non meno di tre e non più di dieci candidati alla carica di Consigliere, non più di tre alla carica di Revisore dei Conti e non più di cinque alla carica di Proboviro.
Riuscirà eletto Presidente dell’Assemblea Generale a norma dell’Art. 13 dello Statuto colui che avrà ottenuto la maggioranza dei voti.
Sarà eletto Vice Presidente il candidato che otterrà la maggioranza dei voti e che sia socio appartenente a Classe diversa da quella di appartenenza del Presidente.
Saranno eletti Consiglieri, nel numero totale di sei, i primi tre soci appartenenti a ciascuna delle Classi che riceveranno il maggior numero di suffragi.
In caso di parità si procederà al ballottaggio.
Lo spoglio delle schede sarà fatto dal Presidente con l’ausilio del Segretario e di uno scrutatore scelto dal Presidente tra i soci Accademici Ordinari.

ART. 14. Nel caso si renda vacante la carica di Presidente o di Vice Presidente o di qualche altro membro del Consiglio Direttivo, il Consiglio, ove ritenga urgente, provvede alla successione in apposita seduta, previa convocazione dell’Assemblea Generale ai sensi degli artt. 13 dello Statuto e 10 del Regolamento. Il nuovo eletto scade nel giorno in cui sarebbe scaduto il componente del Consiglio Direttivo al quale è chiamato a succedere.

Sez.IV – Attività dell’Accademia

ART. 15. L’Accademia può curare pubblicazioni di carattere ordinario e straordinario.
In tali pubblicazioni possono trovare posto anche lavori, comunicazioni e note di persone non appartenenti all’Accademia, purché presentati da un socio Accademico Ordinario e approvati dal Consiglio Direttivo.

ART. 16. L’Accademia può istituire premi e borse di studio, e concedere contributi per incoraggiare studi e ricerche

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