Statuto Accademia Pugliese delle Scienze

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA del 21 maggio 1986

PER L’APPROVAZIONE DEL NUOVO STATUTO DELLA ACCADEMIA PUGLIESE DELLE SCIENZE

MODIFICATO il 28 Aprile 2016

 

ART. 1 È costituita l’Associazione denominata Accademia Pugliese delle Scienze con sede in Bari.

ART. 2 L’Accademia non persegue fini di lucro ed ha per scopo l’incremento delle scienze fisiche e morali in Puglia.

ART. 3 L’Accademia, formata da due Classi (l’una di Scienze Fisiche, Mediche e Naturali, l’altra di Scienze Morali) si compone di Soci suddivisi nelle seguenti categorie: – Accademici Ordinari; – Accademici Corrispondenti; – Accademici Onorari; – Accademici Sostenitori.

ART. 4 Sono Accademici Ordinari: quei cittadini italiani (professori delle Università Pugliesi e personalità che abbiano acquisito speciali benemerenze nel campo scientifico e culturale) i quali abbiano dato o siano in grado di dare un particolare contributo all’incremento delle Scienze in Puglia e che possano attivamente partecipare alla vita dell’Accademia dando alla stessa una fattiva collaborazione per il conseguimento dei suoi scopi statutari. Gli Accademici Ordinari non possono superare il numero di centoventi; essi godono dell’elettorato attivo e passivo.

ART. 5 Gli Accademici Corrispondenti di nazionalità italiana o estera ammessi come da regolamento, in numero illimitato, partecipano alla vita dell’Accademia ma non godono di elettorato attivo o passivo.

ART. 6 Sono nominati Accademici Onorari coloro che, italiani o stranieri, abbiano dato contributi di rilevante ed indiscusso interesse nel campo delle attività dell’Accademia. Essi partecipano alla vita dell’Accademia ma non godono dell’elettorato attivo o passivo.

ART. 7 Sono Accademici Sostenitori: quanti versino -una tantum- una somma non inferiore a dieci volte la quota sociale. Essi partecipano alla vita dell’Accademia ma non godono dell’elettorato attivo e passivo.

ART. 8 II patrimonio è costituito da: a) beni mobili e immobili di proprietà dell’Accademia; b) contribuzioni, donazioni, lasciti, sovvenzioni da parte di persone fisiche o Enti, elargiti con la specifica destinazione di incrementare il patrimonio; c) eventuali eccedenze di bilancio destinate ad incrementare il patrimonio.

ART. 9 Per il raggiungimento dei propri scopi l’Accademia dispone: a) delle quote sociali; b) delle oblazioni volontarie dei soci; c) di sovvenzioni e contributi elargiti da privati o Enti; d) dai proventi delle iniziative promosse dall’Accademia.

ART. 10 Sono Organi dell’Accademia:
– il Presidente;
– il Consiglio Direttivo;
– l’Assemblea Generale dei Soci;
– il Collegio dei Revisori dei Conti.

ART. 11 Il Presidente ha la rappresentanza legale dell’Accademia e può compiere tutti gli atti di gestione del patrimonio, sia mobiliare che immobiliare, in nome e per conto dell’Accademia.
Convoca e presiede l’Assemblea e il Consiglio Direttivo, sopraintende alle attività dell’Accademia e all’esecuzione delle delibere degli organi sociali. In caso di assenza o impedimento, il Presidente viene sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente dura in carica tre anni e può essere confermato; la sua nomina è comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.

ART. 12 L’Accademia è retta da un Consiglio Direttivo costituito da Presidente, Vice Presidente, Tesoriere e sei Consiglieri, eletti tutti dall’Assemblea Generale a scrutinio segreto. I Consiglieri devono appartenere nel numero di tre alla Classe di Scienze Fisiche, Mediche e Naturali, e tre alla Classe di Scienze Morali. Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati nella carica.
La nomina del Consiglio Direttivo è comunicata al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Le cariche elettive non sono retribuite. Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali indicate dall’Assemblea e di promuovere nell’ambito di tali direttive, ogni iniziativa diretta al conseguimento degli scopi sociali.
Al Consiglio Direttivo compete inoltre di:
a) nominare, su proposta del Presidente, un Segretario, scelto fra i Soci Ordinari, anche se non facente parte del Consiglio;
b) assumere tutti i provvedimenti necessari per l’amministrazione, l’organizzazione ed il funzionamento dell’Accademia;
c) “ predisporre obbligatoriamente, entro il mese di marzo, il conto consuntivo ( bilancio annuale) dell’anno precedente, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea entro il mese di aprile, e, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo dell’anno successivo, da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea , entro il mese di novembre; ( modifica e integrazione del 28 aprile 2016)”
d) ricevere le domande di ammissione dei nuovi Soci, e dopo averle istruite sottoporle alla prima
Assemblea Generale per la loro approvazione.
Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente quando occorre o quando la convocazione sia richiesta da almeno quattro dei suoi componenti.
Le riunioni sono valide quando vi sia la presenza di almeno sei membri.

ART. 13 L’Assemblea Generale dei Soci è costituita dagli Accademici Ordinari.
All’Assemblea possono partecipare anche tutti gli altri Accademici senza diritto di voto.
L’Assemblea è convocata dal Presidente, di norma due volte l’anno e precisamente entro il mese di aprile per l’approvazione del conto consuntivo dell’anno precedente ed entro il mese di novembre per l’approvazione del bilancio preventivo dell’anno successivo.
I bilanci dovranno essere trasmessi al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali entro 30 giorni dalla loro approvazione.
L’Assemblea può essere, altresì, convocata su richiesta motivata di almeno un decimo dei soci aventi diritto al voto.
L’Assemblea ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione ed in particolare:
1) in seduta ordinaria :
– discute e delibera sulle relazioni dell’attività sociale, determina gli indirizzi di politica generale e le direttive per l’azione da svolgere in relazione agli scopi istituzionali;
– elegge il Presidente, il Consiglio Direttivo due membri effettivi e uno supplente del Collegio dei Revisori dei Conti e i cinque componenti il Consiglio dei Probiviri;
– approva il bilancio preventivo e consuntivo;
– fissa l’ammontare delle quote sociali;
– nomina i nuovi soci e delibera sul passaggio dei soci stessi da una categoria all’altra;
– approva il regolamento interno ed il regolamento organico del personale di cui
al successivo art. 20.
2) in seduta straordinaria:
– delibera le modifiche allo statuto nei modi previsti dal successivo art. 17;
– delibera in caso di scioglimento dell’Accademia nei modi previsti dal successivo art. 18.
L’Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione con la presenza della metà più uno dei soci aventi
diritto al voto, in regola con le quote sociali; in seconda convocazione, l’Assemblea sarà valida qualunque sia il numero dei Soci partecipanti.
È ammessa la rappresentanza per delega con il limite di una sola delega per socio.

ART. 14 Il controllo della gestione, i riscontri di cassa, la verifica del bilancio preventivo e conto consuntivo e l’esame dei documenti e delle carte contabili sono devolute ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri effettivi e due supplenti, nominati:
a) uno effettivo e uno supplente dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali;
b) due effettivi e uno supplente dall’Assemblea dell’Accademia.
I Revisori durano in carica tre anni e possono essere confermati.
Il Collegio predispone le relazioni al bilancio preventivo ed al conto consuntivo che devono essere presentate all’Assemblea unitamente ai bilanci predisposti dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 15 Al Collegio dei Probiviri è demandata dal Consiglio, la risoluzione di controversie che dovessero insorgere tra Soci e Soci e tra Soci e l’Accademia relativamente all’attività sociale.
Dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere confermati.

ART. 16 Non oltre il mese di maggio di ogni anno il Presidente invia, al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, una relazione sull’attività culturale svolta dall’Accademia nell’anno precedente.

ART. 17 Le modifiche al vigente statuto debbono essere deliberate dall’Assemblea Straordinaria.
La relativa deliberazione è valida in prima convocazione quando siano presenti tre quarti dei soci e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti, in seconda convocazione, quando siano presenti di persona o per delega i due terzi dei soci e sia raggiunto il voto favorevole dei due terzi dei votanti.
Ogni socio può ricevere una sola delega.

ART. 18 La durata dell’Accademia è illimitata. Lo scioglimento dell’Accademia non potrà essere effettuato se non dietro deliberazione di almeno tre quarti dei soci aventi diritto al voto.
“L’Assemblea che delibera lo scioglimento dell’associazione nomina uno o più liquidatori e delibera sulla destinazione del patrimonio che residua dalla liquidazione stessa che dovrà essere dovoluto a finalità di pubblica utilità o a favore di altre associazioni di cui alla Legge n.383/2000 o al Decreto Legislativo 460/1997. (integrazione del 28 aprile 2016)”.

ART. 19 Per quanto non previsto dal presente statuto si dovrà fare riferimento alle leggi vigenti.

ART. 20 Mediante apposito regolamento, predisposto dal Consiglio Direttivo e approvato dall’Assemblea, saranno stabilite le norme per il funzionamento interno, nonché quelle per l’assunzione e lo stato giuridico ed economico del personale occorrente per le esigenze dell’Accademia.

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