1Β° Statuto - 11 marzo 1926
STATUTO
DELLβACCADEMIAΒ PUGLIESE Β DI Β SCIENZE
Approvato nella seduta dell β11 marzo 1926
Art. I –Β LβAssociazione, fondata nel 1925 col nome di βAccademia Pugliese di Scienzeβ, ha sede in Bari ed ha per scopo di contribuire al progresso degli studi nelle varie branche della medicina e delle altre scienze e pubblicherΓ un suo periodico.
Art.II- I soci si distinguono in fondatori ed ordinari. Sono fondatori quelli che versano una quota di L.100. tutti poi i soci indistintamente devono pagare una quota annua di lire 25.
Art.III-Β Oltre ai soci fondatori ed ordinari lβAccademia nomina dei soci onorari nazionali ed esteri. I primi non possono superare il numero di 20Β ed i secondi quelli di 50.
Art.IV β I soci fondatori che cambiano residenza passano , dopo deliberazione dellβAccademia, nella categoria dei soci onorari nazionali. Questi non sono compresi nel numero limitato a 20, dei soci onorari.
Art.V βΒ Lβammissione dei nuovi soci Γ¨ fatta su domanda, sottoscritta da due soci, dietro approvazione dellβAssemblea a maggioranza dei voti.
Art.VI β La SocietΓ Γ¨ amministrata e diretta da un Consiglio di Amministrazione, di cui fanno parte un Presidente, un Vice Presidente, due Consiglieri, un Economo-Cassiere ed un Segretario.
Art.VII-Β I singoli membri del Consiglio durano in carica un biennio e possono essere rieletti un solo volta.
Art.VIII-Β La SocietΓ si riunisce per le sedute scientifiche nelle quali i soci possono fare comunicazioni, precedentemente annunciate, e possono prendere parte alla discussione.
Art.IX- La pubblicazione dei lavori scientifici sarΓ fatta nel Bollettino a cura del Consiglio di Amministrazione, con le normeΒ stabilite nel Regolamento.