1° Statuto - 11 marzo 1926

STATUTO

DELL’ACCADEMIA  PUGLIESE  DI  SCIENZE

Approvato nella seduta dell ‘11 marzo 1926

Art. I –  L’Associazione, fondata nel 1925 col nome di “Accademia Pugliese di Scienze”, ha sede in Bari ed ha per scopo di contribuire al progresso degli studi nelle varie branche della medicina e delle altre scienze e pubblicherà un suo periodico.
Art.II- I soci si distinguono in fondatori ed ordinari. Sono fondatori quelli che versano una quota di L.100. tutti poi i soci indistintamente devono pagare una quota annua di lire 25.
Art.III-  Oltre ai soci fondatori ed ordinari l’Accademia nomina dei soci onorari nazionali ed esteri. I primi non possono superare il numero di 20  ed i secondi quelli di 50.
Art.IV – I soci fondatori che cambiano residenza passano , dopo deliberazione dell’Accademia, nella categoria dei soci onorari nazionali. Questi non sono compresi nel numero limitato a 20, dei soci onorari.
Art.V –  L’ammissione dei nuovi soci è fatta su domanda, sottoscritta da due soci, dietro approvazione dell’Assemblea a maggioranza dei voti.
Art.VI – La Società è amministrata e diretta da un Consiglio di Amministrazione, di cui fanno parte un Presidente, un Vice Presidente, due Consiglieri, un Economo-Cassiere ed un Segretario.
Art.VII-  I singoli membri del Consiglio durano in carica un biennio e possono essere rieletti un solo volta.
Art.VIII-  La Società si riunisce per le sedute scientifiche nelle quali i soci possono fare comunicazioni, precedentemente annunciate, e possono prendere parte alla discussione.
Art.IX- La pubblicazione dei lavori scientifici sarà fatta nel Bollettino a cura del Consiglio di Amministrazione, con le norme  stabilite nel Regolamento.

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